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IL DECRETO

CONTO ENERGIA

Il CONTO ENERGIA (DM 19/02/2007) è un meccanismo di incentivazione che remunera l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici connessi in rete.

» Certezza dell’incentivo
» Tariffe molto interessanti in funzione della potenza e del livello di integrazione
» Tariffe superiori concesse a chi esegue interventi di risparmio energetico sul proprio edificio

INCENTIVO riconosciuto all’energia prodotta
Tariffe (€/kWh) per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2008

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Potenza nominale impianto (kWp) non integrato parzialmente integrato integrato
1 - 3 0,40€ 0,44€ 0,49€
3 - 20 0,38€ 0,42€ 0,46€
> 20 0,36€ 0,40€ 0,44€

ULTERIORE 5% SULLE TARIFFE INCENTIVANTI

» Per impianti non integrati (> 3kWp) quando il soggetto responsabile acquisisce per l’impianto fotovoltaico il titolo di AUTOPRODUTTORE, in caso di autoconsumo di almeno il 70% dell’energia elettrica prodotta (Dlgs 79/1999 che all’Art. 2 comma 2)

» Per impianti fotovoltaici integrati realizzati in sostituzione di coperture in ETERNIT o comunque contenenti amianto.

PREMIO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA (FINO A 20 kWp)

La potenza incentivabile di 1.200 MWp garantisce l’accesso all’incentivo. Inoltre, hanno diritto alle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data nella quale verrà raggiunto il primo limite di 1.200 MWp.

2 OPZIONI: SCAMBIO SUL POSTO O CESSIONE

1) Il premio, per gli impianti fino a 20 kW operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita dell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno 10%; premio massimo pari al 30%).

2) La realizzazione di nuovi interventi che conseguono una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.

3) Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005.

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